Il conto corrente non pignorabile è una disciplina molto importante presente nel nostro ordinamento, utile soprattutto per cercare di proteggersi in caso di espropriazione forzata del bene economico del suo titolare.
Esiste, infatti, un obbligo di legge per il debitore inadempiente sull’utilizzo dei capitali di un conto corrente per adempiere in maniera forzata al pagamento totale delle cifre insolventi. Ma esistono dei limiti entro cui è possibile eseguire il prelievo forzoso, soprattutto se tale conto corrente è finanziato solo da una pensione o da uno stipendio. In questa guida vi spieghiamo in cosa consiste tale pratica e le soluzioni ad oggi possibili per evitarlo.
Conto corrente, quando può essere pignorato?
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E’ l’articolo 491 del codice civile a stabilire tra le misure di pignoramento a carico del debitore anche l’utilizzo di un conto corrente. In particolare, tale evenienza è ammessa nel caso in cui non si posseggano altri beni mobili o immobili per il saldo del debito.
Ma attenzione, ciò non vuol dire che il conto corrente potrà essere utilizzato per il totale pagamento del debito. L’ufficiale giudiziario che ne autorizza il pignoramento, può prevedere una quota a copertura del debito e fino al raggiungimento della cifra dovuta. Inoltre, il pignoramento sul conto corrente, può avvenire solo nel caso in cui non siano presenti altri beni patrimoniali per coprire l’insolvenza.
Conto corrente non pignorabile
Un caso più specifico sul pignoramento dei beni di un debitore su un conto corrente, riguarda l’accredito di uno stipendio o di una pensione. Con il recente D.L. numero 83/2015, infatti, sono stati stabiliti dei nuovi limiti sulle somme soggette al prelievo forzoso. Il conto corrente non pignorabile è valido sulla base di soglie tipo dell’assegno sociale, inteso come ciò che concerne una pensione o uno stipendio ed è necessario per assicurare al debitore di disporre di mezzi economici sufficienti ed adeguati alle sue esigenze di vita.
Per stabilire la cifra impignorabile sul conto corrente è quindi da seguire questo principio generale ovvero un ammontare pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale previsto per ogni anno fiscale e aumentato della metà.
Un esempio, può aiutare a capire meglio questo meccanismo di salvaguardia per il debitore. Se si è in possesso di un conto corrente e le principali cifre di accredito riguardano lo stipendio o la pensione, il conto corrente non pignorabile scatta in automatico rispettando quelle cifre di base che ne permettono di mantenere un adeguato stile di vita.
Somme da pignorare sul conto corrente, cosa sapere?
Con il D.L. numero 83/2015 si rafforza ulteriormente il concetto di conto corrente non pignorabile anche nel caso di azione da parte del creditore su somme superiori senza rispettare quanto ad oggi prevede la disciplina sui limiti nel caso del solo stipendio o pensione (in merito potranno essere utilizzate come riferimento le movimentazioni del conto corrente e la prova di un suo utilizzo soprattutto per la ricezione dell’accredito mensile).
In particolare, nel caso di azione da parte del creditore oltre i limiti appena evidenziati, il suddetto pignoramento si considera inefficace. Inoltre, è possibile disporre un recupero delle somme dovute utilizzando il conto corrente del debitore solo nel caso in cui non siano presenti altri beni materiali o immateriali.
Sulla materia, è da aggiungere altre ulteriori soluzioni rispetto alle cifre che per legge possono essere prelevate da un conto corrente. Ad esempio, se si è in presenza di un conto cointestato, scatta un limite di pignoramento sul conto corrente solo al 50% delle somme presenti. Sempre in presenza di conto cointestato, è anche necessaria una autorizzazione del giudice per poter autorizzare il prelievo necessario per il pagamento di un debito e nel rispetto di un bene economico appartenente a più soggetti.