Come calcolare il rimborso chilometrico ACI con i parametri 2016
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Utilizzare la propria auto per spostamenti di lavoro è molto comune perciò una precisa regolamentazione prevede che tale uso, anche se occasionale, può essere oggetto di un rimborso chilometrico. Attraverso questo strumento è possibile visualizzare l’ammontare dei consumi che sono stati affrontati dal lavoratore per l’uso della vettura privata per necessità aziendali.
Il calcolo per conoscere l’importo, a cui si ha diritto, può essere realizzato inserendo le informazioni essenziali relative agli spostamenti effettuati in un determinato periodo. In questo modo il datore di lavoro può mettere a disposizione le somme valutando l’entità del carburante consumato, ma anche dell’inevitabile usura che ha caratterizzato l’autovettura durante questi determinati spostamenti.
Il calcolo, secondo quanto deciso dallo Stato, deve essere realizzato da un terzo, cioè l’Aci, l’Automobil Club Italia attraverso un preciso metodo di valutazione. I fattori sui quali è incentrato il calcolo sono i chilometri effettivamente percorsi, ma anche la marca ed il modello della vettura. Come si effettua, quindi, l’operazione di calcolo?
Calcolo del rimborso chilometrico Aci
Sono le tariffe stabilite, di anno in anno, dall’Aci a determinare il valore del rimborso. Il calcolo può essere effettuato sullo stesso sito dell’Automobil Club inserendo i dati fondamentali che, come detto, sono i chilometri, il modello e la marca della vettura. E’ indispensabile tenere presente, inoltre, che per ogni auto è previsto un rimborso chilometrico differente.
Appena effettuato l’accesso alla pagina apposita dell’Aci basta cliccare sul “Menu Costi Chilometrici” per poi pigiare sul bottone “Esegui il Calcolo“. A questo punto verrà effettuato l’accesso alla pagina nella quale saranno indicate le informazioni essenziali sul veicolo in dotazione: categoria, la marca, il modello e la tipologia di alimentazione.
Appena inviate tutte i dati, è possibile accedere al calcolo sul rimborso chilometrico Aci per cui si può richiedere il rimborso. Ma la valutazione deve tenere conto anche delle limitazioni della deducibilità.
Le limitazioni alla deducibilità: in cosa consistono?
E’ l’articolo 3 del decreto legge del 23 febbraio del 1995 numero 41, convertito successivamente in legge numero 85 del 22 marzo del 1995, a stabilire le limitazioni per la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi per le trasferte dei lavoratori dipendenti o soggetti su cui ricade un contratto di rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa. Per controllare i limiti imposti quest’anno basta recarsi sul sito dell’Aci.
In generale possiamo evidenziare come, per le aziende, risulti molto gravoso il rimborso chilometrico ACI per le auto di grossa cilindrata. Può accadere, infatti, che la cifra rimborsata sia notevolmente superiore al valore deducibile come costo per la compagnia. Insomma si tratta di uno dei tanti fattori di cui l’imprenditore deve tenere conto. Anche la rendicontazione del rimborso, infatti, rappresenta un aspetto da valutare.
Rendicontazione del rimborso chilometrico
Anche per quanto riguarda questo fondamentale aspetto, Aci, sul sito ufficiale, consente di accedere a tutte le informazioni necessarie. L’utente può calcolare, al contempo, sia le distanza chilometriche valutando così l’entità del rimborso spettante ai dipendente, che i benefici accessori.
Appena visualizzati i dati sulle distanze e l’entità dei rimborsi spettanti, è possibile stampare i moduli da presentare al momento della richiesta.
Riguardo i benefici accessori, i cosiddetti fringe benefit, è possibile tenere presente che, sempre sul sito dell’Aci, è possibile visualizzare le tabelle che li determinano. E’ indispensabile tenere presente che, per fringe benefit, si intende la retribuzione in natura derivante dalla concessione in uso ai lavoratori delle autovetture aziendali che vengono utilizzate per usi promiscui cioè per motivi lavorativi, ma anche personali.
Le tabelle riportate sul sito dell’Automobil Club Italia servono a determinare la tassazione che ricade sui lavoratori per i benefici ricevuti dall’uso promiscuo dell’auto. Anche in questo caso, per la determinazione delle tabelle, viene presa in considerazione la tipologia di auto utilizzata. Può accadere, in alcuni casi, che il modello usato non rientri in quelli riportati in tabella. Cosa fare in questo caso?
E’ la circolare del Ministero 325/1997 a stabilire che, in questa situazione, deve essere presa in esame il modello di auto che, per caratteristiche generali, si avvicina di più a quella usata dal lavoratore.