Il mutuo in generale è un contratto attraverso cui una parte, detta mutuante, dà all’altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro. Allo stesso tempo l’altra parte ha l’obbligo di restituire le medesime cose della stessa qualità e specie. Per quel che concerne il mutuo di scopo, si tratta nello specifico di un contratto attraverso cui una parte si pone l’obbligo di fornire una o più soluzioni il denaro necessario per conseguire uno scopo ben determinato a livello legislativo.
La caratteristica particolare del mutuo di scopo sta proprio che l’utilizzo della somma di denaro da parte del mutuatario è vincolata e mirata ad un determinato obiettivo. Motivo per cui entra a far parte del regolamento contrattuale. Ma quando esso è nullo?
Mutuo di scopo nullità: quando può essere fatta valere
Il mutuo di scopo rappresenta una fattispecie negoziale consensuale, atipica ed onerosa, che è in grado di assolvere all’apertura di credito, una funzione creditizia. Con esso, al contratto di altri tipi di mutuo, la somma di denaro consegnata rappresenta l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore, invece di elemento costitutivo del contratto. Questo fino a quando il finanziatore non estingue il proprio debito di consegna al soggetto finanziato.
Possiamo dire che il muto di scopo è nullo quando, deducibile da ogni interessato, sia stato firmato l’accordo per un uso del finanziamento che in vero è stato poi investito per finalità differenti (come ad esempio l’estinzione di debiti assunti in precedenza verso la medesima banca mutuante) purché poi l’uso differente sia stato attuati nel concreto.
La banca, quando viene stipulato inizialmente il contratto, si accorda con l’altra parte per usare il denaro per specifiche finalità. Qualora però, la banca dovesse erogare un mutuo di scopo, che in vero serve a coprire un debito precedentemente assunto dal mutuato nei riguardi della medesima banca, il mutuo sarà nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. per mancanza originaria della causa.
Mutuo di scopo nullità: chi può farla valere
Il mutuo di scopo nullità che può essere fatta valere da chiunque ne tragga beneficio, se l’accordo stipulato tra banca e mutuatario non rispetta il contenuto di scopo indicato nel contratto stesso. Quindi se la somma di denaro viene investita per scopi diversi vuol dire automaticamente far scattare la nullità.
Certo è che qualora, in qualunque caso, sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata abbia valore sulla causa del contratto. Dopodiché si possono coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore.
Infatti, se nel contratto dovesse essere prevista una destinazione delle somme erogate per il solo interesse del mutuatario, si potrebbe in modo semplice ottenere una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé che non incide su una modifica del tipo contrattuale. In una simile situazione tuttavia non si può parlare di mutuo di scopo, dal momento che l’indicazione delle motivazioni, non si accompagna in automatico da un programma contrattuale, e non vasta da sola a modificare il tipo di negozio.
Da questo deriva che ove manca un interesse del mutuante, il mutuatario non è costretto a destinare le somme erogate verso una specifica direzione. In base all’assunto contrattare dell’art. 1813 cod. civ. si può dire quando vi sia la prova di un obbligo mirato del mutuatario nei riguardi del mutuante, in virtù dell’interesse di quest’ultimo verso una modalità specifica di uso del denaro per uno specifico scopo. In tutti gli altri casi, ove cioè la prova di una situazione similare non ci ska, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non vale per la validità o meno del contratto stesso.