Il mancato pagamento di un debito può comportare, in determinate condizioni, il pignoramento. Si tratta di una procedura attraverso cui il creditore può entrare in possesso dei beni per l’inadempienza del debito. L’esecuzione forzata può riguardare i beni “materiali” del debitore, ma anche eventuali conti correnti o depositi in banca.
E’ importante tenere presente, però, che il pignoramento può avvenire anche nel caso in cui questi oggetti siano in mano ad una terza persona. Si chiama pignoramento presso terzi ed avviene nel solo caso in cui la proprietà dei beni sia realmente riconducibile al debitore.
Pignoramento presso terzi: come si svolge
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Si tratta di una procedura specifica che prevede il soddisfacimento di un debito attraverso la vendita o l’entrata in possesso di beni di un soggetto che non ha provveduto ad adempiere a determinati obblighi contrattuali.
Come detto la procedura può svolgersi anche nel caso in cui una terza persona stia utilizzando questi beni. E’ l’unico elemento che contraddistingue la fattispecie del pignoramento presso terzi dalle classiche forme di esecuzione. Il tutto si svolge anche nel caso in cui la terza persona sia debitrice rispetto all’inadempiente nel contratto analizzato ed avviene anche nei contratti di mutuo.
Il primo passo da fare, in questi casi, è di dare il via alla procedura attraverso uno specifico atto. Una volta consegnato al Tribunale scatta, in automatico, la comunicazione dell’avvio della procedura sia al debitore che alla terza persona. Nella missiva inviata ad entrambi deve essere anche comunicata l’entità del debito che legittima a dare il via all’atto. Ma quali obblighi ricadono, a questo punto, sulla terza persona?
La terza persona nella fase di pignoramento: obblighi e diritti
Naturalmente avendo materialmente nelle mani dei beni che sono oggetto di pignoramento, il terzo soggetto non può non essere coinvolto materialmente dall’atto. Una specifica missiva viene inviata, all’utilizzatore nella quale si invita a lasciare i beni nelle condizioni in cui si trovano. In questa condizione è impossibile per la terza persona continuare ad utilizzare gli oggetti o gli immobili con l’obbligo di mettere a disposizione delle autorità i beni.
Ma un altro obbligo ricade sull‘utilizzatore. Si tratta di una comunicazione da inviare al Tribunale ed al creditore riguardo la reale esistenza degli oggetti da pignorare. La missiva deve essere inviata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avvio della procedura.
Il terzo soggetto è, inoltre, tenuto a presentarsi al Tribunale per confermare i beni oggetto del pignoramento. La dichiarazione, in questo caso, va effettuata a voce. E’ indispensabile tenere presente che il pignoramento presso terzi è una condizione estremamente delicata e l’assistenza di un avvocato può rappresentare un valido aiuto.
La dichiarazione sull’entità dei beni rappresenta, infatti, il momento più importante dell’intera procedura perché consente al pignorato di contrastare la dichiarazione ed al creditore di comprendere la validità reale dei beni. Naturalmente il pignoramento presso terzi su un bene materiale è solo uno dei casi plausibili.
Pignoramento di un conto corrente e conto cointestato, la procedura
Il pignoramento presso terzi può coinvolgere anche un conto corrente, un conto deposito, libretto postale o qualsiasi somma in banca. Ed è proprio l’istituto di credito che, in questo caso, svolge il ruolo di “terzo”. La banca o l’ufficio postale devono dichiarare la disponibilità di una determinata somma in capo al debitore. A questo punto il creditore può entrare in possesso delle somme, a seguito dell’assenso della banca.
Cambiano le cose, naturalmente, nel caso in cui il conto sia cointestato. E’ importante tenere presente che la legislazione prevede, in caso di somme intestate a due persone, il possesso di una quota pari al 50% per ognuno. Il pignoramento presso terzi è quindi realizzabile sulla metà della somma mentre è proibito entrare in possesso di una quota maggiore, in ogni caso.
Si tratta di un elemento comunque contestabile dimostrando, attraverso i movimenti, il possesso esclusivo di un unico soggetto. Insomma una procedura tutt’altro che semplice e che potrebbe riservare diverse sorprese.
Pignorare lo stipendio, la pensione o il TFR si può?
Ugualmente complesso è il pignoramento dello stipendio o del TFR. Si tratta di una procedura che, anche in questo caso, ricade su terzi soggetti riguardando la “fonte” cioè il datore di lavoro o dell’ente pubblico.
Una specifica regolamentazione è, però, prevista in questi casi. In sostanza la Legge prevede la una quota che non può impedire il sostentamento del debitore. Anche nel caso di somme versate sul conto corrente.
In questo caso la quota da pignorare è quella eccedente a tre volte del massimo dell’assegno sociale per le pensioni o per gli stipendi accreditati prima del pignoramento presso terzi mentre si passa a somme superiori a 672,78 euro per gli emolumenti successivi.